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Legislatura XIX

Proposta emendativa 142.020.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
142.020.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  1. In favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che alla data del 31 dicembre 2022 non hanno ancora sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1, in considerazione della necessità di garantire il pieno recupero di condizioni di equilibrio di bilancio e l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, è riconosciuto, per gli anni 2023-2042, un ulteriore contributo complessivo di 1.135 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro nel 2025, 70 milioni di euro nel 2026, 65 milioni di euro nel 2027, 60 milioni di euro nel 2028, 55 milioni di euro nel 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno sulla base di specifica istanza del rappresentante legale del comune interessato, che deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari, nonché a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili del comune.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 80 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro per il 2025, 70 milioni di euro per il 2026, 65 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 55 milioni di euro per il 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 142.04.
ex 137.036