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Legislatura XIX

Proposta emendativa 142.017.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
142.017.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Contributo ai comuni in riequilibrio finanziario per aumento monte ore a LSU stabilizzati)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario il contributo annuo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, riconosciuto a ciascun ente pubblico per ogni lavoratore socialmente utile di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è elevato a 15.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite complessivo di spesa annuo pari a 1,5 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che l'ente locale in procedura di riequilibrio finanziario presenti le seguenti condizioni:

   a) una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;

   b) un numero di lavoratori socialmente utili assunti a tempo indeterminato pari o superiore a 80 unità;

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.