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Legislatura XIX

Proposta emendativa 142.011.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
142.011.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

  1. La dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento è attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
  2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti Spa. L'addendum alla convenzione è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
  3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza energetica derivante dal conflitto russo-ucraino, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2022, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2023 e il 10 febbraio 2023 alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
  4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3, non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo IV di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
  5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3, è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  6. L'anticipazione è concessa entro il 3 marzo 2023 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
  7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2024 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione della presente legge, con un minimo pari a zero, e pubblicato nel sito internet del medesimo Ministero.
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2023.
  12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e, al secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.