Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:
Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».