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Legislatura XIX

Proposta emendativa 138.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
138.03.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010» sono aggiunte le seguenti: «e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti»;

   b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti finanziari di cui all'articolo 20, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.