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Legislatura XIX

Proposta emendativa 137.6.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
137.6. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 144, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario regionale;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

  3-ter. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 1 sono previamente comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.