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Legislatura XIX

Proposta emendativa 137.13.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
137.13.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 448, le parole da: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.844.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030»;.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 430 milioni;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 449, lettera d-bis), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

   b-ter) al comma 449, dopo la lettera d-octies) è inserita la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1)».;

   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzioni di pari importo del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ident. 137.14.