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Legislatura XIX

Proposta emendativa 137.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
137.010.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Contributo per il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di città metropolitana e di provincia con elevato disavanzo finanziario)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro la data del 20 febbraio 2023 al fine di favorire il ripiano anticipato del disavanzo e contenere l'incremento della pressione fiscale nei loro territori. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2023. Il riparto è effettuato in proporzione al disavanzo finanziario al 31 dicembre 2021 risultante dall'accordo sottoscritto.
  2. L'importo del contributo, erogato annualmente in attuazione del comma 1, è vincolato al ripiano del disavanzo, anche in via anticipata, con facoltà di destinarne fino al 10 per cento alla riduzione delle misure fiscali previste nell'accordo, senza la necessità di procedere alla rimodulazione dell'accordo medesimo.
  3. A decorrere dal 2024 e fino all'integrale ripiano del disavanzo oggetto dell'accordo, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 20 novembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.
  4. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.