Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2016, n. 229, CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici SpA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122 e nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da apposito Disciplinare CONSAP-MEF. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intesto alla predetta Concessionaria.
21-ter. Per le attività connesse al Disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spessa di 500.000. euro annui dal 2023 al 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 153, comma 4.
All'articolo 134, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.
21-ter. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.