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Legislatura XIX

Proposta emendativa 134.30.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
134.30.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2016, n. 229, CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici SpA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122 e nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da apposito Disciplinare CONSAP-MEF. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intesto alla predetta Concessionaria.
  21-ter. Per le attività connesse al Disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spessa di 500.000. euro annui dal 2023 al 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 153, comma 4.

I Relatori
134.30.
approvato

  All'articolo 134, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.
  21-ter. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

I Relatori