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Legislatura XIX

Proposta emendativa 134.29.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
134.29.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le esenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresì i commi 4-bis, 5, 7 e 8 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 135 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024;

   aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), c) e d),».
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c), d)»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  6-quater. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
  6-quinquies. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «e Ferrara» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di Mantova e di Brescia per la regione Lombardia,».
  6-sexies. Al comma 4-bis, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».