Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario» sono inserite le seguenti: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter)»;
b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi»;
c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:
«479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il fondo istituito dal comma 475 provvede al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui».
21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 20 milioni di euro.