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Legislatura XIX

Proposta emendativa 131.12.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
131.12.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «è autorizzata la spesa di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, anche se non completate, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2021 e 2022 a esclusione di quelli già finanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 145 milioni di euro per l'anno 2024». Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in materia di concessione di contributi a favore di soggetti privati e imprese danneggiati da emergenze di rilievo nazionale in attuazione dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.