Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
1. Il divieto di cui al comma 9, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica ai casi in cui l'incarico o la nomina sono disposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all'amministrazione cui l'incarico si riferisce e sono sottoposti all'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 144.