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Legislatura XIX

Proposta emendativa 129.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
129.08.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Finanziamento dei trattamenti economici esteri del personale militare)

  1. La spesa annua per i trattamenti economici esteri di cui all'articolo 1808, comma 1, lettere a) e b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata, in aggiunta a quanto già autorizzato, di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.