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Legislatura XIX

Proposta emendativa 129.019.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
129.019.
approvato

  Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli «Assistenti» per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;

   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024» e le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e: «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.