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Legislatura XIX

Proposta emendativa 129.014.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
129.014.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.637.207 per l'anno 2023, di euro 391.916.847 per l'anno 2024 e di euro 379.520.907 a decorrere dall'anno 2025.

ident. 129.03.129.06.129.07.