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Legislatura XIX

Proposta emendativa 128.023.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
128.023.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,85 milioni.