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Legislatura XIX

Proposta emendativa 124.015.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
124.015.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Misure di integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.