Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Contributo integrativo CNSAS)
1. Il contributo integrativo di cui all'articolo 8-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, è rifinanziato per una somma di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.