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Legislatura XIX

Proposta emendativa 120.2.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
120.2.
(inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.
(Chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri e rafforzamento della rete di accoglienza dei richiedenti asilo)

  1. Al fine di tutelare i diritti dei migranti destinatari di provvedimenti di espulsione, è disposta la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono riassegnate al Fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, incrementate di 5.657.904 euro per l'anno 2023, di 16.123.312 euro per l'anno 2024 e di 20.264.723 euro per l'anno 2025, al fine di sostenere con priorità lo sviluppo di programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.