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Legislatura XIX

Proposta emendativa 120.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
120.03.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)

  1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le regioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.