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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.24.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
12.24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Regime fiscale opzionale per i contribuenti che escono dal regime forfetario – Easy tax)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:

   «88-bis. Al fine di agevolare il graduale passaggio al regime ordinario di tassazione dei redditi sulle persone fisiche, i contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi pari a euro 65.000 di cui al precedente comma 54 possono optare, in alternativa all'applicazione del regime ordinario, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 64 nella misura del 25 per cento.
   88-ter. L'opzione di cui al comma 88-bis è applicabile a condizione che l'ammontare dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 100.000.
   88-quater. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 88-bis, il regime opzionale trova applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 65.000 euro e per il periodo d'imposta successivo a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non sia inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel primo anno di esercizio dell'opzione.
   88-quinquies. Il regime opzionale cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 88-ter o si verifica la condizione di cui al comma 88-quater. È in ogni caso dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di cui al comma 54.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.