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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.22.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
12.22.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Incremento della quattordicesima pensionistica)

  1. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.