stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
12.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni fiscali per i contribuenti che passano dal regime forfetario al regime ordinario)

  1. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione di 280,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 346,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 378,8 milioni di euro per il 2025, denominato «Fondo per il passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario».
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.