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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.15.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
12.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Calmierazione dei prezzi del servizio di salvaguardia)

  1. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.