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Legislatura XIX

Proposta emendativa 114.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
114.010. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

  1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

    2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

    3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

   a) ruolo ispettori: 76 unità;

   b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 841.650 euro per l'anno 2023, 4.612.180 euro per l'anno 2024, 5.582.416 euro per l'anno 2025, 6.135.205 euro per l'anno 2026, 6.359.053 euro per l'anno 2027, 6.615.027 euro per l'anno 2028, 6.679.282 euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 6.731.167 euro per l'anno 2033 e di 6.731.167 euro annui a decorrere dal 2034.

  Conseguentemente, per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo pari a euro 324.000 per l'anno 2023 e a euro 84.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.