stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 114.010.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
114.010.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

  1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

    2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

    3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

   a) ruolo ispettori: 76 unità;

   b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 1.165.649,60 per l'anno 2023, euro 4.696.180,28 per l'anno 2024, euro 5.500.389,83 per l'anno 2025, euro 6.053.178,76 per l'anno 2026, euro 6.443.052,32 per l'anno 2027, euro 6.699.027,48 per l'anno 2028, euro 6.763.282,04 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, euro 6.815.167,78 per l'anno 2033 e euro 6.815.167,78 annui a decorrere dal 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.