Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2023, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.