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Legislatura XIX

Proposta emendativa 113.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
113.08.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), numero 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

   a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, anche se già in possesso di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2022 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica;

   b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del citato comma 1, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis), numero 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

  3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, per 600 e 1.200».
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in 8.089.901,44 euro per l'anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l'anno 2024, in 11.101.900,44 euro per l'anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l'anno 2026, in 12.979.970,44 euro per l'anno 2027, in 13.870.630,44 euro per l'anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l'anno 2029, in 16.605.150,44 euro per l'anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l'anno 2031 e in 18.074.130,44 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.