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Legislatura XIX

Proposta emendativa 113.07.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
113.07.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di formazione iniziale della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1° gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può, con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
  7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 9. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.