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Legislatura XIX

Proposta emendativa 113.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
113.06.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure per garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel limite della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un numero massimo di 455 unità, di cui 131 nella Polizia di Stato, 147 nell'Arma dei carabinieri, 76 nel Corpo della Guardia di finanza, 9 nel Corpo di polizia penitenziaria e 92 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 6.067.749,24 per l'anno 2023, euro 18.175.185,30 per l'anno 2024, euro 18.677.729,35 per l'anno 2025, euro 18.874.571,37 per l'anno 2026, euro 18.919.960,08 per l'anno 2027, euro 21.214.567,15 per l'anno 2028, euro 21.198.496,15 per l'anno 2029 ed euro 20.883.500,15 annui a decorrere dal 2030.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.