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Legislatura XIX

Proposta emendativa 112.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
112.4.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Norme in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica legate alla crisi energetica, alla recente situazione pandemica nonché alla crisi internazionale connessa al conflitto in Ucraina, i concorsi indetti e quelli conclusi ma con graduatoria in corso di validità, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 259, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 2025.
  2. Per le medesime finalità, qualora le amministrazioni interessate stiano attuando un piano pluriennale di potenziamento volto al ripianamento organico, è data facoltà di ricorrere al «prestito» delle posizioni da bandirsi negli anni a seguire purché nei limiti delle posizioni totali salvo ulteriori stanziamenti.
  3. I corsi di formazione, in via prioritaria relativamente ai concorsi interni, possono svolgersi secondo le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.