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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.029.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
11.029.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.