(inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 7, 9, 21, 25 e 26)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 108.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 357 e 358 sono abrogati.
2. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
3. Al fine di garantire un sostegno agli operatori del settore dell'editoria, del libro e delle librerie, a decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per il libro», con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. Il fondo è ripartito annualmente, con uno o più decreti del Ministro della cultura.
4. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
6. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
7. Al fine di celebrare la vita, le scoperte e l'opera di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita, che risale all'anno 1874, nonché di promuovere lo sviluppo di studi scientifici e di sperimentazioni nei settori delle telecomunicazioni, dell'innovazione e della creatività, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del pensiero e delle scoperte di Guglielmo Marconi e sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché i criteri per l'impiego delle risorse. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
8. Per le medesime finalità di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata la spesa di 21.002.000 euro per l'anno 2023, nel rispetto dei limiti di durata contrattuale previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. Il «Fondo unico per lo spettacolo» di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo».
11. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo è incrementato di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2023.
12. All'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'esercizio della facoltà di cui al primo periodo nonché per consentire al Ministero della cultura le acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di acquisto all'esportazione o di espropriazione ai sensi degli articoli 70, 95, 96, 97, 98 e 99 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero le acquisizioni a seguito di trattativa privata secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023».
13. Al fine di promuovere la visione nelle sale cinematografiche, all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «760 milioni di euro annui».
14. All'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «straordinario» è soppressa;
b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, la dotazione annua della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro annui.»;
c) al comma 4, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro,».
15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento dei carnevali storici con una riconoscibile identità culturale, al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 29. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e per fascia d'importi ad assegnarsi in base alla storicità del carnevale: >=600 anni, 34 per cento, euro 1.020.000; >=500<600 anni, 33 per cento, euro 990.000; >=10<500 anni, 33 per cento, euro 990.000.
16. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con apposito bando del Ministero della cultura, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono termini e modalità per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti istanti.
17. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».
18. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, nel rispetto della vigente dotazione organica, 750 unità di personale, appartenente all'Area Assistenti mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 53 del 6 luglio 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
19. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa del Ministero della cultura definiti, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il triennio 2023-2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 è ridotta dell'importo di euro 1.800.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 4.010.960 per l'anno 2025.
20. All'articolo 65-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti parole: «e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2023»;
b) al comma 3, dopo le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2023» e dopo le parole: «nell'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e che sia reso accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
21. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione Vittoriano», con compiti di gestione e valorizzazione del Complesso del Vittoriano, ivi incluse le raccolte del Museo centrale del Risorgimento afferenti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, istituito con regio decreto 20 giugno 1935. Con il medesimo decreto, il Ministro della cultura approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione del monumento sito in Roma e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione le raccolte individuate con successivo decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero della cultura e alle altre amministrazioni statali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano a incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, all'articolo 33, comma 3, lettera a), numero 11), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono soppresse le parole: «il Vittoriano e». Per la partecipazione del Ministero della cultura al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa di euro 1 milione annui a decorrere dal 2023.
22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
23. Al fine di implementare il patrimonio culturale e garantire l'interesse pubblico alla salvaguardia di esso, una quota dei proventi conseguiti dagli Uffici dotati di autonomia speciale e dagli enti costituiti, partecipati o soggetti alla vigilanza del Ministero della cultura, in occasione di concerti, manifestazioni culturali e altri eventi, al netto dei relativi oneri, individuata annualmente dal Ministro della cultura, con proprio decreto, adottato d'intesa con i medesimi enti od organi, è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali.
24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
26. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per la concessione di un contributo da parte del Ministero della cultura per il sostegno delle attività di rievocazione storica de «La Girandola» di Roma. Il contributo, erogato entro il 30 giugno di ogni anno, è destinato al finanziamento dell'attività scientifica di divulgazione della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite convegni e mostre, della programmazione, dell'allestimento e della rappresentazione della rievocazione storica della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite la pirotecnia, nonché di manifestazioni di rievocazione storica di interesse pubblico collegate alla Girandola di Castel Sant'Angelo.
27. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2023 al 2031, pari complessivamente a 202.500.000 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022 in attuazione dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, impegnate e non più dovute.
28. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 e, solo per il 2023, del comma 3, per 1 milione, del comma 22, per 500 mila euro, e del comma 26 per 300 mila euro, si provvede mediante utilizzo delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 e 25, pari complessivamente a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 26 pari a 30.300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1.