Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
1-ter. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1-bis, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.