Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.