Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, ridurre la dotazione nella misura di 0,5 milioni per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025.
Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per i cammini religiosi)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, ridurre la dotazione nella misura di 0,5 milioni per ciascuna degli anni 2023, 2024 e 2025.