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Legislatura XIX

Proposta emendativa 102.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
102.02.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)

  1. Al fine di sostenere gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del turismo, nell'ambito dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, dovranno tenere conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.
  4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.