stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.33.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.33.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo la non cumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
  3-quater. Le risorse erogate ai sensi della presente disposizione, al pari di quelle erogate ai sensi dell'articolo 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non costituiscono reddito imponibile. Sulle stesse non si applica la ritenuta d'imposta.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.