Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo di finanziamento delle università non statali, di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni per l'anno 2024.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.