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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.28.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.28.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le annualità 2022 e 2023, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del fondo di cui al primo periodo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.