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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.08.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di sostegno alla ricerca scientifica nel campo medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2023 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 280 milioni.