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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.06.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a persone con disabilità)

  1. All'articolo 12, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio a fini di studio non sono computate ai fini del calcolo dei limiti reddituali.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.