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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.043.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
101.043.
approvato

  Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.