stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.042.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
101.042.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.

  1. È assegnato alla Regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario, nonché il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei all'apparato pubblico, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei princìpi dell'ordinamento comunitario, nonché alle disposizioni in materi di esproprio per pubblica utilità.
  4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

I Relatori
101.042.
approvato

  Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.
(Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

  1. È assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

I Relatori