Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Finanziamento di scuole superiori d'ateneo del sistema universitario)
1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:
1) Collegio superiore – Università di Bologna;
2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;
3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;
5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università di Macerata;
6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;
7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;
8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;
9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.