stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.021.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.021.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a favore della ricerca)

  1. Al comma 6-quaterdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecentossessanta giorni».
  2. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è soppresso.
  3. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 9, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, è abrogato.
  4. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 325 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.