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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.013.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.013.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata. Resta salvo l'equilibrio economico-contabile delle università.
  2. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.