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Legislatura XIX

Proposta emendativa 100.024.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
100.024.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito d'imposta per chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale d'istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'erogazione alle scuole beneficiarie.
  5. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 1, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  6. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.