stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 100.015.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
100.015.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di materiale scolastico per minori appartenenti a famiglie disagiate)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, destinato all'acquisito di materiale scolastico degli studenti e studentesse della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalità d'individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 100.018.